Art. 10 Consiglieri e dirigenti
1    Organo direttivo. L’organo direttivo del club è il consiglio direttivo, costituito e composto in conformità al regolamento del club.
2    Autorità. L’autorità del consiglio si estende a tutti i dirigenti e alle commissioni e, se ha motivi validi, può dichiarare vacante una carica.
3    Decisioni del consiglio. Le decisioni del consiglio in merito a qualsiasi aspetto dell’attività del club hanno carattere definitivo e sono soggette solo ad appello del club. Tuttavia, nel caso in cui il consiglio decida di cessare l’affiliazione di un socio, l’interessato può, conformemente all’articolo 12, comma 6, fare appello al club, richiedere la mediazione o avvalersi della clausola arbitrale. In caso di appello, una decisione può essere annullata solo dal voto dei due terzi dei soci presenti a una riunione ordinaria in cui sia presente il numero legale dei partecipanti, purché l’appello sia stato comunicato dal segretario a ogni socio del club almeno cinque (5) giorni prima della riunione. In caso di appello, la decisione del club ha valore definitivo.
4    Dirigenti. Sono dirigenti del club il presidente, il presidente uscente, il presidente eletto e il segretario, ed eventualmente uno o più vicepresidenti. Sono considerati dirigenti del club il tesoriere ed eventualmente il prefetto, i quali possono far parte del consiglio direttivo se il regolamento del club lo prevede. I dirigenti del club sono tenuti a partecipare regolarmente alle riunioni del club satellite.
5    Elezione dei dirigenti.
(a)    Mandato dei dirigenti (presidente escluso). I dirigenti sono eletti in base a quanto stabilito dal regolamento del club e, tranne il presidente, entrano in carica il 1° luglio immediatamente successivo alla loro elezione e restano in carica per il periodo previsto per la stessa, o fino all’elezione e all’insediamento dei loro successori.
(b)    Mandato presidenziale. Il presidente è eletto in base a quanto stabilito dal regolamento del club, non più di due (2) anni e non meno di diciotto (18) mesi prima del giorno in cui entra in carica. Il presidente designato assume l’incarico di presidente eletto il 1° luglio dell’anno immediatamente precedente a quello per cui è stato eletto presidente. Il mandato presidenziale ha inizio il 1° luglio e dura un anno oppure fino all’elezione e all’insediamento di un successore.
(c)    Requisiti. Tutti i dirigenti e i membri del consiglio devono essere soci in regola del club. Il candidato alla presidenza deve essere stato socio del club per almeno un anno prima della nomina a tale incarico, a meno che il governatore non ritenga giustificato un periodo inferiore. Il presidente entrante deve partecipare al seminario d’istruzione dei presidenti eletti e all’assemblea distrettuale, a meno che non ne sia dispensato dal governatore entrante. In tal caso, il presidente entrante deve inviare in sua vece un rappresentante del club incaricato di informarlo sui lavori. In caso non venga eseguita nessuna delle summenzionate procedure, il presidente entrante non può essere presidente del club. In questo caso, l’attuale presidente rimane in carica sino all’elezione di un successore che abbia partecipato al seminario d’istruzione dei presidenti eletti e all’assemblea distrettuale o abbia ricevuto una formazione ritenuta sufficiente dal governatore eletto.
6     Gestione dei club satellite. Il club satellite opera nella stessa area geografica di questo club o in sua prossimità.   
(c)    Supervisione. Il club satellite viene monitorato e sostenuto dal club nella misura ritenuta opportuna dal consiglio direttivo di quest’ultimo.
(d)    Cosliglio direttivo del club satellite. Il club satellite elegge annualmente tra i suoi soci il proprio consiglio direttivo a cui veien affidata l’amministrazione ordinaria. Il consiglio è composto dai dirigenti del club satellite e da quattro-sei latri soci, secondo quanto previsto dal regolamento. Ne fanno parte il suo presidente, il presidente uscente, il presidente eletto, il segretario e il tesoriere. Nell’occuparsi della gestion edel club satellite e della sua attività, il consiglio opera in conformità con le norme, i requisiti, le prcedure e gli obiettivi del Rotary e sotto la guida del club patrocinante, sul quale o nell’ambito del quale non ha alcuna autorità.
(e)    Procedure di rendicontazione del club satellite. Il club satellite deve consegnare ogni anno, al presidente e al consiglio direttivo di codesto club, un resoconto suall sua compagine sociale, sulle sue attività e sui programmi svolti, accompagnatp dal bilancio assoggettato a revisione, in modo che tale documentazione possa essere inclusa nel rendiconto presentato annualmente dal club patrocinante ai suoi soci. Al club satellite potranno essere richiesti altri rapporti, se il club patrocinatore lo riterrà necessario.


Art. 11 Quote sociali
Ogni socio è tenuto a pagare una quota di ammissione e quote sociali annuali, come stabilito dal regolamento, con l’eccezione dei soci provenienti da altri club o delgi ex soci del club ch ne ottengano di nuovo l’affiliazione; i soci appartenenti a queste due categorie, se ammessi al club, non devono pagare una seconda quota di ammissione ai sensi dell’art. 7, comma 4 (a). I rotaractiani che abbiano cessato di essere soci di un club Rotaract entro i due anni precedenti e che vengano accettati quali soci di questo club saranno esentati dal versamento della quota d’ammissione.


Art. 12 Durata dell’affiliazione
1    Durata. L’affiliazione al club dura fintanto che esiste il club, salvo cessazione secondo le disposizioni che seguono.
2    Cessazione automatica.
(a)    Requisiti. Un socio cessa automaticamente di far parte del club quando
non soddisfa più i requisiti di appartenenza. Va però evidenziato che:
(1)     il consiglio può concedere a un socio che si trasferisca al di fuori della località in cui ha sede il club, un permesso speciale non superiore a un (1) anno, per consentirgli di visitare un club nella località in cui si trasferisce e farsi conoscere, purché il socio continui a soddisfare tutti i requisiti di appartenenza al club;
(2)     il consiglio può consentire a un socio che si trasferisca al di fuori della località in cui ha sede il club di mantenerne l’affiliazione, purché il socio continui a soddisfare tutti i requisiti di appartenenza al club.
(b)    Riammissione. Un socio la cui affiliazione cessi per uno dei motivi esposti alla lettera (a) può presentare domanda di riammissione, mantenendo la categoria precedente o richiedendone una nuova, senza dover pagare una seconda quota di ammissione.
(c)    Cessazione dell’affiliazione come socio onorario. Un socio onorario cessa
automaticamente di essere tale al termine del periodo stabilito dal
consiglio per tale affiliazione. Il consiglio può tuttavia estendere detto periodo, come può anche revocare l’affiliazione onoraria in qualsiasi momento.
3. Cessazione per morosità.
(a)    Procedura. Un socio che non abbia pagato le quote dovute entro i 30 giorni successivi alla scadenza è invitato a versarle dal segretario mediante un sollecito scritto, inviato all’ultimo indirizzo noto. Se il pagamento non avviene entro 10 giorni dalla data del sollecito, il consiglio può, a propria discrezione, revocare l’affiliazione del socio.
(b)    Riammissione. Il consiglio può riammettere un socio che abbia perso l’affiliazione al club, previa domanda e pagamento di tutte le somme dovute. Nessun socio, tuttavia, può essere riammesso come socio attivo se la propria categoria è stata nel frattempo occupata (art. 8, comma 2).
4. Cessazione per assenza abituale.
(a)    Percentuali di assiduità. Un socio deve
(1)    partecipare ad almeno il 50% delle riunioni ordinarie del club o impegnarsi in progetti, attività ed eventi promossi dal club per un minimo di 12 ore in ciascun semestre, o raggiungere una  combinazione equilibrata di queste due forme di partecipazione;
(2)    partecipare ad almeno il 30% delle riunioni ordinarie del club o impegnarsi in progetti, attività ed eventi promozzi dal club in ciascun semestre (se sono esentati gli assistenti del governatore, secondo la definizione del Consiglio centrale).
I soci che non soddisfano questi requisiti perderanno l’affiliazione al club a meno che non siano dispensati dal consiglio per validi motivi.
(b)    Assenze consecutive. Un socio che risulti assente a quattro riunioni consecutive e che non sia dispensato dal consiglio per validi motivi o in base a quanto stabilito all’articolo 9, commi 3 o 4, deve essere informato dal consiglio che la sua assenza può essere interpretata come rinuncia all’affiliazione al club. Dopodiché il consiglio può, a maggioranza, revocare l’affiliazione.
5. Cessazione per altri motivi.
(a)    Giusta causa. Il consiglio può, a una riunione convocata per l’occasione, revocare l’affiliazione di qualsiasi socio che non soddisfi più i requisiti richiesti per l’appartenenza al club, o per altri validi motivi, mediante il voto di almeno due terzi dei suoi membri. I principi guida di tale riunione sono delineati nell’art. 7, comma 1, nella Prova delle quattro domande e negli elevati standard etici che si impegnano di mantenere i soci dei Rotary club.
(b) Preavviso. Prima dell’intervento indicato al punto (a) del presente comma, il consiglio deve informare il socio delle proprie intenzioni, con un preavviso scritto di almeno dieci (10) giorni, dandogli la possibilità di rispondere per iscritto. Il socio ha inoltre diritto ad esporre di persona le proprie ragioni davanti al consiglio. Il preavviso va recapitato di persona o mediante raccomandata all’ultimo indirizzo noto del socio.
(c)    Sospensione della categoria. Una volta che il consiglio ha revocato l’affiliazione di un socio per i motivi esposti nel presente comma, il club non può ammettere un altro socio nella stessa categoria dell’ex socio fintanto che non sia scaduto il termine per proporre appello e non sia stata annunciata la decisione del club o degli arbitri. Questa disposizione non si applica se, dopo l’ammissione del nuovo socio e indipendentemente dall’esito dell’appello, il numero di soci appartenenti a tale categoria rientra comunque nei limiti consentiti.
6. Diritto di appello o cessazione per decisione arbitrale.
(a)    Preavviso. Entro sette (7) giorni dalla decisione del consiglio di revocare l’affiliazione, il segretario deve inviare al socio la comunicazione scritta della decisione. Il socio ha quindi quattordici (14) giorni per comunicare per iscritto al segretario la propria intenzione di appellarsi al club o di richiedere una mediazione o arbitrato, come stabilito dall’articolo 16.
(b)    Riunione per la discussione sull’appello. In caso di appello, il consiglio decide la data della riunione ordinaria del club in cui questo va discusso, riunione che deve tenersi entro ventuno (21) giorni dalla ricezione dell’appello. Ogni socio deve essere informato dell’argomento specifico della riunione con almeno cinque (5) giorni di anticipo. A tale riunione sono ammessi solo i soci del club.
(c)    Mediazione o arbitrato. La procedura usata per la mediazione o l’arbitrato è quella indicata nell’articolo 16.
(d)    Appello. In caso di appello, la decisione del club ha carattere definitivo per tutte le parti e non è soggetta ad arbitrato.
(e)    Decisione arbitrale. In caso di arbitrato, la decisione degli arbitri o, se gli arbitri non raggiungono un accordo, del presidente del collegio arbitrale, ha carattere definitivo per tutte le parti e non è soggetta ad appello.
(f)    Mediazione non riuscita. Nel caso la mediazione non abbia successo, il socio può proporre appello al club o richiedere l’arbitrato secondo quanto indicato al punto (a).
7    Decisioni del consiglio. La decisione del consiglio diventa definitiva in mancanza di appello al club o di richiesta di arbitrato.
8    Dimissioni. Le dimissioni di un socio dal club devono essere comunicate per iscritto al presidente o al segretario, e sono accettate dal consiglio a condizione che il socio sia in regola con il pagamento delle somme spettanti al club.
9    Perdita dei diritti relativi al patrimonio sociale. Un socio che cessi, per qualsiasi motivo, di appartenere al club, perde ogni diritto sui fondi o altri beni appartenenti al club qualora, in conformità con le leggi locali, l’affiliazione al club comporti per i soci l’acquisizione di diritti sui fondi o su altri beni appartenenti al club.
10    Sospensione dal club. Indipendentemente da ogni altra disposizione prevista in questo statuto, se il consiglio ritiene che:
(a)    al socio siano state rivolte accuse fondate di violazione delle disposizioni dello statuto o di comportamento scorretto o tale da nuocere agli interessi del club;
(b)    le accuse, se comprovate, costituiscano giusta causa di revoca dell’affiliazione;
(c)    sia auspicabile comunque attendere la conclusione di un procedimento o evento giudicato indispensabile dal consiglio prima che si possa deliberare in merito alla revoca dell’affiliazione;
(d)    sia nell’interesse del club che il socio venga sospeso temporaneamente, senza alcuna votazione in merito alla sua affiliazione, dalle riunioni e altre attività del club e da eventuali incarichi direttivi all’interno del club;
        il consiglio può, mediante il voto di almeno due terzi dei suoi membri, sospendere il socio per il periodo e alle condizioni che il consiglio stesso ritiene necessari, purché rispondenti a criteri di ragionevolezza. Il socio sospeso è esonerato temporaneamente dall’obbligo di frequenza alle riunioni.